(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18 del
                           2 luglio 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
   la seguente legge:
                               Art. 1.
     Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 16/2000

   1.  L'art.  13  della  legge  regionale  25  febbraio  2000, n. 16
(Riordino  in  materia  di  igiene  e  sanita' pubblica, veterinaria,
igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), e' sostituito
dal  seguente:  "Art.  13  (Competenze della Regione). - 1. La giunta
regionale esercita le funzioni amministrative in materia di:
   a)  formazione e revisione della pianta organica delle farmacie su
ambiti provinciali;
   b)   istituzione   delle   farmacie   succursali,  dei  dispensari
stagionali e delle proiezioni.
   2.  La  pianta  organica  delle farmacie e' sottoposta a revisione
ogni   due  anni  sulla  base  della  rilevazione  della  popolazione
residente  certificata  dall'ufficio anagrafe del comune alla data di
inizio del procedimento di revisione.
   3.  Il  dirigente  del  competente  ufficio della giunta regionale
esercita le funzioni amministrative in materia di:
   a)  dichiarazione  delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o
vacanti  di  titolare  e  dichiarazione  delle farmacie succursali di
nuova istituzione o vacanti, e relativa offerta in prelazione;
   b)  indizione  e  svolgimento  dei concorsi per sedi farmaceutiche
vacanti  o  di  nuova  istituzione,  o  delle farmacie succursali, da
destinarsi  al privato esercizio, nonche' approvazione della relativa
graduatoria e assegnazione delle sedi;
   c) indizione e svolgimento dei concorsi per l'assegnazione di sedi
farmaceutiche istituite per decentramento, nonche' approvazione della
relativa graduatoria e assegnazione delle sedi;
   d) dichiarazione di decadenza dell'assegnazione con utilizzo della
graduatoria  precedentemente  approvata  per  il subentro di un nuovo
candidato nei casi previsti dalla legge;
   e)  approvazione  dell'elenco  delle  farmacie  ubicate in zone di
confine   regionale,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   8   luglio  1998,  n.  371  (Regolamento  recante  norme
concernenti  l'accordo  collettivo  nazionale  per  la disciplina dei
rapporti con le farmacie pubbliche e private).
   4.  Dei provvedimenti di cui al comma 3 e' data notizia attraverso
la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana".