(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 2 luglio 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 16/2000 1. L'art. 13 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), e' sostituito dal seguente: "Art. 13 (Competenze della Regione). - 1. La giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di: a) formazione e revisione della pianta organica delle farmacie su ambiti provinciali; b) istituzione delle farmacie succursali, dei dispensari stagionali e delle proiezioni. 2. La pianta organica delle farmacie e' sottoposta a revisione ogni due anni sulla base della rilevazione della popolazione residente certificata dall'ufficio anagrafe del comune alla data di inizio del procedimento di revisione. 3. Il dirigente del competente ufficio della giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di: a) dichiarazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare e dichiarazione delle farmacie succursali di nuova istituzione o vacanti, e relativa offerta in prelazione; b) indizione e svolgimento dei concorsi per sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, o delle farmacie succursali, da destinarsi al privato esercizio, nonche' approvazione della relativa graduatoria e assegnazione delle sedi; c) indizione e svolgimento dei concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche istituite per decentramento, nonche' approvazione della relativa graduatoria e assegnazione delle sedi; d) dichiarazione di decadenza dell'assegnazione con utilizzo della graduatoria precedentemente approvata per il subentro di un nuovo candidato nei casi previsti dalla legge; e) approvazione dell'elenco delle farmacie ubicate in zone di confine regionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371 (Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private). 4. Dei provvedimenti di cui al comma 3 e' data notizia attraverso la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana".